Atti di concessione
Atti di Concessione dal 1 Gennaio 2017 Atti di Concessione fino al 31 Dicembre 2016
Dlgs 33/2013 ā Articolo 26, comma 2 ā Art. 27 ā Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 ā Obblighi di pubblicazione dellāelenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui allāarticolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dellāimpresa o dellāente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) lāimporto del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dellāattribuzione;
d) lāufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalitĆ seguita per lāindividuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.